Lo statuto

Statuto Ass. di Promozione Sociale Joomla! Veneto

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - È costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "JOOMLA VENETO", in breve "JV", e d'ora in poi in questo testo semplicemente "Associazione". Essa è retta dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, oltre che dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di enti associativi non commerciali.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Via Gradenigo 10 - 35131 Padova. L'Associazione potrà, con delibera dell'Assemblea degli Associati, trasferire la propria sede legale, senza dover modificare il presente Statuto. L'Assemblea degli Associati ha inoltre facoltà, con propria delibera, di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 4 - L'Associazione è apartitica e laica, e si ispira a principi di democrazia, trasparenza, e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 5 - L'Associazione non pone alcuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, estrazione sociale o nascita ai propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

L'associazione si propone di promuovere manifestazioni culturali e scientifiche per la divulgazione del CMS (Content Management System) Joomla!® e dei software ad esso collegati.

Gli strumenti tecnologici, ed in particolare informatici e telematici, di cui Internet è l'esempio più evidente, stanno rapidamente sostituendo le forme tradizionali di comunicazione e di scambio di idee fra le persone, occupando sempre più il ruolo che un tempo era rappresentato dalla carta, dalla penna e più di recente dai mezzi di comunicazione di massa.

Le garanzie di equità e libertà in questo campo non sono più un fatto accademico o per addetti ai lavori, ma stanno assumendo una portata planetaria dalla quale dipenderanno sempre più anche libertà e democrazia, civiltà e benessere economico.

Pertanto, l'associazione in particolare si prefigge di:

  • favorire la diffusione del CMS Joomla!®, in particolare nel mondo della scuola, negli enti pubblici, nell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
  • favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza del CMS Joomla!®, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
  • promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici;
  • sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica, conferendo anche borse di studio;
  • promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività connesse al CMS Joomla!®, alla comunità GNU/Linux ed ai movimenti OpenSource e Free Software;
  • produrre in proprio materiale divulgativo, didattico, componenti, moduli, plugin, strumenti per lo sviluppo, tecnologie completamente liberi e fruibili;
  • definire le linee guida da seguire per semplificare la realizzazione di sistemi o procedure considerati sicuri e consistenti al fine di evitare la diffusione di pericoli in rete;
  • promuovere la formazione all'utilizzo e allo sviluppo di Software Libero e del CMS Joomla!®;
  • sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di curricula scolastici che includano la conoscenza delle premesse culturali ed economiche alla base della distribuzione di prodotti con licenza aperta e, ovunque possibile, la sostituzione nell'uso di specifiche applicazioni software proprietarie con applicazioni software con licenza aperta;
  • allestire laboratori e sedi specializzate;
  • promuovere qualunque azione che favorisca la diffusione di un utilizzo consapevole e aperto delle tecnologie informatiche e telematiche, a vantaggio dell'intera società;
  • organizzare corsi su vari argomenti a vari livelli;
  • pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico, saggistico, nonché giornali periodici o libri a stampa, con espressa esclusione dei quotidiani;
  • definire e mantenere aggiornata una lista degli associati che contribuiscono attivamente e in modo proficuo alla Associazione al fine di creare una rete di referenti dislocati sul territorio regionale;
  • partecipare a manifestazioni, seminari, corsi finalizzati alla formazione/promozione del CMS Joomla!®;
  • organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, sia a livello regionale che nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà istituire commissioni di lavoro ed organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze, collaborare inoltre con Altre Associazioni aventi finalità analoghe, stipulare accordi con Ministeri, Regioni, Enti Locali, Università, Fondazioni, Enti Privati, Enti finanziari pubblici e privati, o con gruppi di progetto.

Gli associati potranno, su loro richiesta scritta, approvata dal Consiglio Direttivo, utilizzare i mezzi informatici dell'associazione per svolgere attività finalizzate al conseguimento degli scopi associativi. I termini di copyright del materiale prodotto dovranno essere in linea con gli obiettivi dell'Associazione, ovvero dovranno prevedere la libera ridistribuzione di detto materiale, nel rispetto dei diritti di paternità spettanti agli autori originali. L'Associazione è tenuta inoltre a realizzare forme di collegamento e coordinamento con analoghe Associazioni operanti sul territorio regionale, nazionale o internazionale.

Art. 6 - La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ASSOCIATI

Art. 7 - Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. Possono essere ammessi, anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, dietro richiesta scritta dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza.

Art. 8 - La domanda di adesione all'Associazione deve essere inoltrata, secondo quanto indicato dal regolamento, al Consiglio Direttivo, che delibera l'ammissione o la reiezione.

La domanda di adesione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L'aderente che vedesse rifiutata la domanda di adesione ha diritto a ricorrere all'Assemblea.

Art. 9 - I membri dell'associazione si suddividono in:

- Associati Fondatori;

- Associati Ordinari;

- Associati Sostenitori;

- Associati Onorari.

Art. 10 - Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ed alla costituzione del fondo di dotazione iniziale. Salve diverse indicazioni, gli Associati Associati Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, agli Associati Ordinari.

Art. 11 - Associati Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e pagano la quota associativa.

Art. 12 - Sono Associati Sostenitori le persone fisiche, che paghino una quota sensibilmente superiore a quella prevista per gli Associati Ordinari.

Art. 13 - Sono Associati Onorari coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o, per meriti particolari o per ragioni connesse alla loro professionalità, si ritiene possano coprire tale posizione. Gli Associati Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di accedere ai servizi offerti dall'Associazione, di proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo. Le persone giuriche o gli enti hanno solo voto consultivo. La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 15 – Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, e le delibere adottate dagli organi sociali. Hanno inoltre l'obbligo di versare le quote associative, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione, e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale e spontaneo. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - La qualità di associato si perde per:

  • morte;
  • dimissioni: gli Associati hanno il diritto di recedere in qualunque momento dal novero dei partecipanti all'Associazione, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata con un preavviso di almeno trenta giorni;
  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa: perdono la qualità di associato per decadenza gli associati che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal regolamento interno;
  • può essere escluso il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi;
  • l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato;
  • esclusione: sono passibili di provvedimento di esclusione gli Associati che abbiano agito con grave negligenza nello svolgimento di funzioni loro affidate, o che abbiano tenuto comportamenti che costituiscono violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni, condotta pregiudizievole per l'immagine dell'associazione, o di delibere degli organi sociali, o comunque contrastanti con le finalità dell'Associazione o che rechino danno all'immagine dell'Associazione. Possono inoltre perdere la qualità di associato per esclusione coloro i quali senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di Associato nei casi di morte, dimissioni, o decadenza per mancato pagamento della quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione di un Associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio. La qualità di Associato deve risultare da apposito Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 - Sono organi dell'associazione:

  1. l'Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei conti;

Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito.

Art. 18 - L'Assemblea è composta da tutti gli Associati, rappresenta l'universalità degli stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è composta da tutti gli associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale versate entro i termini previsti dal regolamento interno.

Ogni Associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro Associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni Associato non può essere portatore di più di 1 (uno) delega. Nell'Assemblea ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Art. 19 - L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

Art. 20 - Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ad ogni associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. La comunicazione viene inviata telematicamente a tutti gli Associati all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana. L'avviso di convocazione può altresì fissare la data della seconda convocazione. Le modalità delle riunioni assembleari si atterranno come specificati nell'eventuale regolamento interno.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute e approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • determina l'ammontare della quota associativa;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero;
  • elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  • deliberare la presa d'atto della decadenza degli Associati dall'Associazione e l'esclusione degli Associati dall'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 16;
  • deliberare, se richiesto, sulla reiezione di domanda di adesione di nuovi Associati;
  • nominare un segretario dell'Assemblea, incaricato di redigere il verbale;
  • se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti gli Associati e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
  • delibera lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo;
  • delibera su quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
  • delibera la costituzione di sedi secondari e impianti distaccati;
  • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e in generale su tutte le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione. Per quanto concerne le maggioranze costitutive e deliberative dell'Assemblea, si applica l'articolo 21, commi 1 e 3, del Codice Civile.

Art. 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona eletta dall'Assemblea medesima. L'Assemblea elegge anche un segretario che assiste il Presidente.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, scelti tra gli Associati, nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica per tre esercizi e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge alla prima adunanza:

  1. il Presidente che svolge le mansioni di cui art. 30;
  2. il Segretario che partecipa che svolge le mansioni di cui all'art. 31;
  3. il Tesoriere che svolge le mansioni di cui all'art. 32.

Art. 24 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, Il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione mediante la cooptazione di un nuovo membro indicato secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per l'elezione. Tale cooptazione sarà ratificata alla prima Assemblea utile. Nel caso un componente del Direttivo non sia più associato decade automaticamente da consigliere. Ove decada la metà dei membri del Consiglio Direttivo, L'assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 25 - La carica di consigliere è gratuita, salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ad ogni consigliere almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Le modalità delle riunioni del Consiglio si atterranno ai regolamenti specifico che farà fede. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la trascrizione e la sottoscrizione del relativo verbale nel libro verbali.

Art. 27 - E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non dovesse partecipare a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da altro consigliere nominato dai presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione, e reso disponibile agli associati.

Art. 29 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati. Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il Presidente;
  • nomina e revoca il Segretario e il Tesoriere;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
  • predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività e la relazione annuale e ne cura l'attuazione;
  • redigere i bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • convocare l'Assemblea;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
  • individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata e le modalità di funzionamento;
  • delibera l'adesione di nuovi Associati secondo quanto indicato l'art. 8;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  • acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, assumere obbligazioni anche cambiarie e stipulare mutui anche ipotecari, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche ed ogni ufficio pubblico e privato, stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, concedere ipoteche e consentire surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni nonché rinunciare alle stesse, promuovere azioni giudiziarie di ogni tipo ed in ogni grado, fare compromessi e transigere, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, procuratori speciali, consulenti e periti, stabilendo il corrispettivo delle relative prestazioni;
  • determinare l'impiego dei mezzi finanziari e delle risorse dell'associazione;
  • deliberare su qualsiasi questione che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente rimessa alla competenza dell'assemblea.

Art. 30 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo dal quale è stato eletto, e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con voto della maggioranza assoluta dei presenti. Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo. Vigila sul buon andamento delle attività dell'Associazione e sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Associazione e supporta il Segretario nelle funzioni dell'art. 31. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In casi eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo appena possibile.

Art. 31 - Il Segretario nominato svolge funzioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione, quali, in via esemplificativa:

  • dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
  • coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'Associazione;
  • controllare gli adempimenti ordinari connessi alla vita dell'Associazione;
  • curare i rapporti dell'Associazione con gli uffici pubblici e privati.

Art. 32 - Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Per il compimento degli atti connessi all'espletamento delle sue funzioni, il Tesoriere ha la firma sociale per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri nominati dall'assemblea anche tra persone non associate. Ad essi spetta il compito:

  1. di controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa;
  2. di redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consultivo da presentare all'Assemblea;
  3. di vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile. I revisori dei conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. A tali scopi, il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all'anno. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

PATRIMONIO

Art. 34 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

  1. da beni immobili e mobili;
  2. da azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. da donazioni, lasciti o successioni;

Art. 35 - I proventi con i quali provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. dai redditi dei beni patrimoniali;
  3. dalle erogazioni e dai contributi di persone fisiche, enti ed associazioni, nonché da eventuali raccolte pubbliche di fondi compiute nel rispetto delle norme vigenti;
  4. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  5. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

Art. 36 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

BILANCIO ED UTILI

Art. 37 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli Associati che lo richiedano. Inoltre verrà trasmesso per via telematica agli Associati all'indirizzo risultante dal libro degli Associati nonché ai membri del Consiglio dei Revisori dei Conti

Art. 38 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

SCIOGLIMENTO

Art. 39 - L'Associazione si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso in cui il numero degli associati si riduca a meno di cinque.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà una volta esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad una associazione ONLUS o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea.

COMUNICAZIONI

Art. 40 - In ragione della natura marcatamente telematica e geograficamente dispersa dell'associazione, che richiede l'uso prevalente di efficaci mezzi di comunicazione a distanza, ed allo scopo di favorire l'operatività interna, ai fini del presente statuto, e salvo ove diversamente specificato, per "comunicazione scritta" si intende lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che comunque consenta l'identificazione certa del mittente e la riconoscibilità del contenuto da parte del destinatario e che tale risulti definito nel regolamento interno.

LE CONVENZIONI

Art. 41 - Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 42 - La convenzione è stipulata dal presidente dell'Associazione.

Art. 43 - Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Art. 44 - Il Consiglio Direttivo disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

Art. 45 - L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 46 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

FASE TRANSITORIA

Art. 47 - Nella fase transitoria di costituzione dell'Associazione e per il triennio 2008-2010, il Consiglio Direttivo è composto dai primi cinque associati, che si sono uniti per formare l'Associazione e hanno redatto e sottoscritto il presente Statuto.

Padova, lì 18 aprile 2008